Art. 775 c.c. — Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere
[1]La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione e' stata fatta, puo' essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
[2]L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e' stata fatta.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva