Art. 775 c.c.Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere

[1]La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione e' stata fatta, puo' essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

[2]L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e' stata fatta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art775 · fonte su Normattiva