Art. 776 c.c.Donazione fatta dall'inabilitato

[1]La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, puo' essere annullata se fatta dopo che e' stato promosso il giudizio d'inabilitazione.

[2]Il curatore dell'inabilitato per prodigalita' puo' chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art776 · fonte su Normattiva