Art. 776 c.c. — Donazione fatta dall'inabilitato
[1]La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, puo' essere annullata se fatta dopo che e' stato promosso il giudizio d'inabilitazione.
[2]Il curatore dell'inabilitato per prodigalita' puo' chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva