Art. 810 c.c. — Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1552 — Nozione
La permuta e' il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprieta' di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.…
Art. 2784 — Nozione
… dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.…
Art. 1731 — Nozione
Il contratto di commissione e' un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.…
Art. 38 — Nozione di credito fondiario
Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei …
Art. 1556 — Nozione
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o piu' cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.…
Art. 1813 — Nozione
… col quale una parte consegna all'altra una determinata quantita' di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita'.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Un emendamento formale ho apportato all'art. 809, che disciplina le così dette donazioni indirette, parlando, anzichè di «atti di liberalità diversi dalla donazione», di «liberalità che risultano da atti diversi da quelli previsti dall'articolo 769». La formula è connessa alla definizione della donazione data in quell'articolo, e vuol far riferimento appunto a quelle liberalità compiute senza porre in essere un contratto di donazione. LIBRO TERZO DELLA PROPRIETÀ Dei beni. DEI BENI IN GENERALE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 385
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art810 · fonte su Normattiva