Il libro della proprietà si apre con il titolo «Dei beni», diviso in due capi, dei quali il primo tratta dei beni in generale e il secondo dei beni in relazione alla loro appartenenza allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici. Il primo capo è, a sua volta diviso in tre sezioni: Dei beni nell'ordine corporativo, Dei beni immobili e mobili, Dei frutti. L'art. 811, dichiarando che i beni sono soggetti alla disciplina dell'ordinamento corporativo in relazione alla loro funzione economica e alle esigenze della produzione nazionale, pone in evidenza il criterio fondamentale di distinzione dei beni nel nostro ordinamento, desunto dalla importanza dei beni stessi nell'economia produttiva della Nazione. In tutti diritti positivi, com'è noto, si ritrova una partizione fondamentale dei beni con riguardi alla differente funzione economico-sociale a cui sono destinati due gruppi di cose: la partizione, cioè, tra una categoria di beni che hanno preminente importanza sociale e una categoria di beni che hanno, più che altro, interesse individuale. Nella disciplina del codice del 1865 la categoria dei beni d'importanza sociale s'identificava sostanzialmente con quella dei beni immobili. Ma col progredire dell'economia nazionale, con l'intensificarsi delle esigenze della vita sociale e con l'instaurarsi dell'ordine corporativo, questa tradizionale partizione non rende la fondamentale distinzione dei beni quale si desume dalla considerazione della loro odierna disciplina. Essa è tuttora rilevante sotto vari aspetti e perciò è mantenuta nel codice. Il criterio di distinzione che emerge dall'art. 811 è quello di beni che interessano la produzione nazionale e beni che servono all'uso o al godimento individuale. È rispetto ai primi che si esplica la disciplina caratteristica dell'ordinamento corporativo: la loro importanza nella conservazione e nell'accrescimento delle energie economiche della Nazione importa non soltanto maggiori limitazioni dell'autonomia privata, ma obblighi di carattere positivo, conforme all'interesse della collettività, con cui quello individuale deve coordinarsi. Rispetto a tali beni la proprietà assume una configurazione nella quale riescono modificate le note fondamentali di pienezza ed esclusività del diritto dichiarate nella definizione e meglio emerge quell'aspetto di diritto-dovere, pur dichiarato nella definizione stessa (art. 832); la quale, richiamando limiti e obblighi all'ordinamento giuridico in genere, ha riferimento particolare all'ordinamento corporativo per ciò che riguarda i beni che interessano la produzione nazionale. In molti casi l'interesse dell'economia nazionale non oltrepassa la fase di produzione di dati beni e non si estende al successivo uso dei medesimi da parte dei singoli a cui sono acquisiti. In altri casi la disciplina corporativa contempla la circolazione o la distribuzione dei beni: il che pure l'art. 811 esprime richiamando più in generale la loro funzione economica. È evidente come da questo profilo eminentemente economico, che determina tutto un regime speciale dei beni, il quale trova larga espressione appunto nell'ordinamento corporativo, vada distinto altro profilo pur d'interesse sociale, quale si riscontra particolarmente nei beni di demanio pubblico o patrimoniali indisponibili o nelle cose d'interesse storico o artistico, dandosi luogo ad altre distinzioni dei beni che sono di seguito considerate.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 386
Ho conservato la tradizionale distinzione dei beni immobili e mobili, perchè, come ho già notato, ancora sotto molteplici aspetti rilevante nel nostro ordinamento giuridico. La distinzione è ricondotta al suo significato naturalistico, abbandonandosi il sistema del codice del 1865, il quale, nel distinguere i beni immobili in immobili per natura, per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono, e, rispettivamente, i beni mobili in mobili per natura e mobili per determinazione della legge, da un lato ampliava la categoria degli immobili oltre i confini propri di questi beni, dall'altro lato riconduceva anche i diritti nel novero delle cose e, classificandoli tra mobili e immobili, riferiva loro un attributo ch'è proprio le cose, le quali dei diritti formano l'oggetto. Alla finalità a cui mirava la legge con questa poco soddisfacente distinzione, il nuovo codice provvede sostituendo all'artificiosa nozione degli immobili per destinazione quella delle pertinenze, mentre, per ciò che riguarda i diritti, chiarisce che la disciplina di questi si atteggia diversamente, secondo la natura mobiliare o immobiliare del loro oggetto (art. 813).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 387