Art. 841 c.c. — Chiusura del fondo
Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 896 — Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo' in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo' egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero' in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi …
Art. 1055 — Cessazione dell'interclusione
Se il passaggio cessa di essere necessario, puo' essere soppresso in qualunque tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorita' giudiziaria puo' disporre una riduzione …
Art. 113 — Chiusura della procedura
La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.…
Art. 181 — Chiusura della procedura
La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine puo' essere prorogato per…
Art. 64
… successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. 3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio…
Art. 48 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 51
… , dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'affrontare il problema dei limiti della proprietà fondiaria rispetto al sottosuolo e allo spazio sovrastante, il nuovo codice (art. 840) adotta espressamente il criterio dell'interesse. È l'interesse la misura del limite entro il quale il proprietario può esercitare il suo potere di esclusione; e poichè rispetto allo spazio sovrastante non si pone se non un problema di limiti, a differenza di quanto si verifica per il sottosuolo, che può anche essere oggetto di proprietà, ho abbandonato la formula del codice 1865, che parlava di una estensione della proprietà del suolo allo spazio sovrastante.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 409
L'art. 841, nel riprodurre la norma del codice anteriore (art. 442) relativa al diritto del proprietario di chiudere il suo fondo, pone in risalto il carattere d'imprescrittibilità di tale diritto. 411. Determinati nell'art. 842 i limiti del potere inibitorio del proprietario del fondo nei riguardi di chi intenda esercitarvi la caccia o la pesca, si disciplinano nell'art. 843 due casi di accesso coattivo, che costituiscono una limitazione della proprietà fondiaria, senza per altro dar luogo a veri e propri rapporti di servitù. Il primo caso, regolato dal codice del 1865 in tema di servitù legali (art. 592), concerne l'obbligo del proprietario di permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, quando ciò sia necessario per costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino o anche comune. L'altro caso concerne il ricupero di cose proprie nel fondo altrui. In termini più generali di quelli stabiliti dall'art. 713 del codice precedente, il quale si limitava a consentire l'accesso al proprietario di sciami di api e di animali mansuefatti, il nuovo testo, con maggior riguardo alle esigenze insite nei rapporti di vicinanza, consente l'accesso a chi voglia riprendere la cosa sua che accidentalmente vi si trovi o l'animale che vi si sia riparato, sfuggendo alla custodia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 410
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art841 · fonte su Normattiva