Art. 871 c.c. — Norme di edilizia e di ornato pubblico
[1]Le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
[2]La legge speciale stabilisce altresi' le regole da osservarsi per le costruzioni nelle localita' sismiche.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva