Art. 896-bis c.c.Distanze minime per gli apiari

[1]((Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprieta' pubbliche o private.

[2]Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non e' obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuita', muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

[3]Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2005, tuttora in vigore · versione 186 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art896bis · fonte su Normattiva