Per ciò che attiene alla devoluzione del fondo enfiteutico, questa è ammessa (art. 972) nei due casi indicati dal codice precedente (art. 1565), e cioè nel caso in cui l'enfiteuta deteriori il fondo o non adempia all'obbligo di migliorarlo e nel caso in cui sia in mora nel pagamento di due annualità di canone, Meritevole di particolare nota è l'innovazione concernente la possibilità da parte dell'enfiteuta moroso di purgare la mora finchè nel giudizio di devoluzione non sia intervenuta sentenza, ancorchè di primo grado, che abbia accolto la domanda (art. 972, n. 2). Introdotta a favore dell'enfiteuta tale norma, sarebbe stato eccessivo mantenere in vita la formalità dell'interpellazione richiesta dall'art. 1565, n. 1, del codice anteriore, che ha dato origine a lunghe dispute sulla sua interpretazione. L'ultimo comma dell'articolo in esame, conformemente all'art. 1565, primo comma, del codice precedente, ma con formula più chiara, stabilisce la prevalenza della domanda di affrancazione su quella di devoluzione. Naturalmente, in tanto la prima prevale sulla seconda in quanto il diritto di affrancazione possa esercitarsi. È ovvio che, se l'enfiteuta non può affrancare il fondo perchè non sono ancora trascorsi venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi o perchè non ha ancora attuato il piano di miglioramenti predisposto nell'atto costitutivo, gli effetti della domanda di devoluzione non potranno essere paralizzati dalla domanda di affrancazione. Al principio della prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione ho ritenuto opportuno introdurre un'eccezione, della quale non è traccia nel codice del 1865, per il caso di inadempimento dell'obbligo di migliorare il fondo, sempre che l'inadempimento sia di considerevole gravità. L'eccezione è giustificata dal rilievo che l'obbligo di migliorare è requisito essenziale dell'enfiteusi e che l'inadempimento, quando è molto grave, rivela inettitudine o neghittosità dell'enfiteuta. L'eccezione però non opera, e da domanda di affrancazione torna a prevalere su quella di devoluzione, qualora sia intervenuta sentenza, ancorchè di primo grado, che abbia ammesso l'affrancazione. Il principio che la clausola risolutiva espressa non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione - principio già da una parte della dottrina considerato insito nel sistema del codice del
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 460
riceve espressa formulazione nell'art. 973. La clausola sarebbe infatti incompatibile con la prevalenza che all'affrancazione è data sul diritto di devoluzione, salvo sempre il caso che l'inadempimento dell'obbligo di migliorare il fondo sia di notevole gravità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1665