La disciplina dei miglioramenti fatti dall'usufruttuario differisce notevolmente da quella del codice anteriore. Mi è sembrato eccessivamente rigoroso il criterio seguito dall'art. 495 del codice del 1865, che negava ogni indennità per i miglioramenti, salvo il diritto di compensare l'aumento di valore apportato alla cosa con i deterioramenti seguiti senza grave colpa dell'usufruttuario. Ho invece riconosciuto sempre (art. 985, primo comma) il diritto dell'usufruttuario a un'indennità, purchè, s'intende, i miglioramenti sussistano al momento della restituzione della cosa. Non ho dato rilievo a eventuali opposizioni da parte del proprietario, perchè l'interesse generale dell'incremento della produzione esige che non siano posti limiti alla facoltà dell'usufruttuario di migliorare le colture e di accrescere la fertilità dei fondi. Circa la misura dell'indennità, ho stabilito (art. 985, secondo comma) che essa debba essere corrisposta nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, conferendo all'autorità giudiziaria il potere di disporre, avuto riguardo alle circostanze del caso, che il pagamento dell'indennità sia fatto ratealmente, salvo prestazione d'idonea garanzia. 474. Per le addizioni ho conservato (art. 986) il principio tradizionale, secondo cui l'usufruttuario ha il ius toltendi, qualora la separazione possa farsi senza recare nocumento alla cosa, tranne che il proprietario preferisca di ritenerle: in quest'ultimo caso mi è sembrato giusto (art. 986, secondo comma, riconoscere all'usufruttuario il diritto a un'indennità pari alla minar somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna, abbandonando cosi il criterio di eccessivo disfavore per l'usufruttuario adottato dal codice del 1865 (art. 495), il quale limitava il rimborso alla somma corrispondente al prezzo che dalle addizioni avrebbe potuto ritrarre l'usufruttuario staccandole dal fondo. Ho inoltre dettato una particolare norma per le addizioni che non possono separarsi dalla cosa, ma ne costituiscono un miglioramento. È equo e razionale che a tali addizioni, in quanto hanno migliorato la cosa, si applichino le disposizioni relative ai miglioramenti (art. 986, ultimo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 473
Nell'alt 987 è coordinato l'art. 494 del codice del 1865 con la nuova legislazione mineraria, la quale dispone che le miniere possono essere coltivate solo da chi ne abbia avuto concessione dal Governo (art. 14 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443). A tal fine ho previsto l'ipotesi in cui il permesso sia stato concesso all'usufruttuario, stabilendo l'obbligo da parte di questo di risarcire al proprietario i danni accertati alla fine dell'usufrutto. Nei casi in cui il permesso sia stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, all'usufruttuario è dovuto dal concessionario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo. Come concessionario, il proprietario si trova nella stessa condizione del terzo e, al pari di questo, è tenuto a indennizzare l'usufruttuario per la diminuzione del godimento cagionato dall'esercizio della concessione. S'intende che, se il concessionario è un terzo, egli sarà tenuto anche a indennizzare il proprietario; ma ciò non era il caso di affermare in questa sede, che disciplina i diritti dell'usufruttuario. Quanto alle cave e alle torbiere, ho mantenuto il diritto dell'usufruttuario di godere di quelle già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto, aggiungendo che, per aprirne nuove, occorre il consenso del proprietario. Vive così ancora la norma vigente, come sembra probabile, nel diritto romano classico, opposta a quella accolta nella compilazione giustinianea.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 475
Relativamente all'usufrutto dei boschi, dei filari e degli alberi sparsi di alto fusto, al criterio della «pratica costante dei proprietari» (art. 485 del codice precedente) ho sostituito (art. 989) quello più obiettivo e più razionale della «pratica costante della regione». A questo criterio, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali deve uniformarsi l'usufruttuario per il modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli. Naturalmente, egli è tenuto anche ad assicurare il mantenimento della consistenza dei boschi e dei filari, di guisa che il bosco sussista integro alla fine dell'usufrutto. Ho poi soppresso la facoltà concessa all'usufruttuario dall'art. 488 del codice del 1865 di atterrare alberi del fondo per eseguire riparazioni. È già eccezionale la facoltà conferitagli dall'art. 990 di servirsi per le riparazioni a suo carico degli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente; un'ulteriore attenuazione dell'obbligo della manutenzione mi è sembrata eccessiva. Gli articoli 991, 992 e 993 riproducono, nella sostanza, i corrispondenti articoli 490, 489 e 491 del codice del 1865. Nel secondo e nel terzo, per altro, ho prescritto l'osservanza della «pratica costante della regione», in coerenza a quanto è disposto nell'art. 989.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 476