Art. 15 preleggi — Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva