Art. 25 preleggi — Legge regolatrice delle obbligazioni
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[1]Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se e' comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto e' stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volonta' delle parti.
[2]Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e' avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 settembre 1995 · versione 0 su Normattiva