Art. 14 — Soccorso istruttorio
Qualora, nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal medesimo bando, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' dallo stesso prodotta, il soggetto competente provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attivita' istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria e' svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarita' che rendono incerta l'identita' del proponente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attivita' istruttoria e la cui produzione e' richiesta, con clausola univoca del bando, a pena di inammissibilita' dell'istanza. Non e', altresi', sanabile ed e' causa di inammissibilita' della domanda, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalita' difformi da quelle previste dal medesimo bando.
Testo vigente dal 10 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva