Art. 105 codice dei beni culturaliDiritti di uso e godimento pubblico

Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art105 · fonte su Normattiva