Art. 109 codice dei beni culturali — Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
- a)il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
- b)la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva