Art. 109 codice dei beni culturaliCatalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:

  • a)il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
  • b)la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art109 · fonte su Normattiva