Art. 25 codice dei beni culturaliConferenza di servizi

Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, (( l'assenso espresso))in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto ((, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21)). (( Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. )) Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art25 · fonte su Normattiva