Art. 58 codice dei beni culturali — Autorizzazione alla permuta
Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva