Art. 61 codice dei beni culturaliCondizioni della prelazione

La prelazione e' esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione e' esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione e' notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante e' vietato effettuare la consegna della cosa. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facolta' di recedere dal contratto.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art61 · fonte su Normattiva