Art. 66 codice dei beni culturaliUscita temporanea per manifestazioni

[1]Puo' essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. Non possono comunque uscire:

  • a)i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
  • b)i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. ((7))

[2]AGGIORNAMENTO (7) --------------- Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera ss)) l'introduzione della Sezione i-bis - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale, comprendente gli articoli da 65 a 72.

Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art66 · fonte su Normattiva