Art. 86 codice dei beni culturali — Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorita' degli altri Stati membri.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva