Art. 97 codice dei beni culturali — Espropriazione per interesse archeologico
Il Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva