Art. 99 codice dei beni culturaliIndennita' di esproprio per i beni culturali

Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennita' consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art99 · fonte su Normattiva