Art. 131 — Piani di sicurezza (art. 31, legge n. 109/1994)
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50
Testo vigente dal 19 aprile 2016, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 2006
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata esorbitanza dalla competenza legislativa esclusiva per introduzione di disciplina statale eccessivamente analitica - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 del 12 aprile 2006, n. 163, sollevata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., in considerazione della dedotta natura eccessivamente dettagliata della relativa disciplina. Nonostante, infatti, la norma presenti un contenuto articolato riconducibile ad una pluralità di ambiti, sui quali certamente può essere esercitata la competenza legislativa statale in relazione alla determinazione dei criteri di predisposizione dei piani di sicurezza, la ricorrente si è limitata a censurare la norma impugnata genericamente nella sua interezza.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorso della Regione Toscana - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente - Attribuzione al Governo del solo potere di emanare regolamenti relativi ai criteri di predisposizione dei piani di sicurezza a garanzia di uniformità di disciplina - Riconducibilità della disciplina censurata alla materia «tutela della concorrenza» - Legittima previsione di potere regolamentare statale in materia - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sollevata in quanto, disciplinando la materia relativa ai piani di sicurezza rientrante nell'ambito della potestà legislativa concorrente (sicurezza sul lavoro), non sarebbe legittima l'emanazione di un regolamento governativo. La norma censurata deve essere interpretata nel senso che è attribuito al Governo unicamente il potere di emanare le disposizioni regolamentari relative a criteri di predisposizione dei piani di sicurezza, che sono essenziali per assicurare la uniformità di trattamento dei partecipanti alla gara e dunque i principi della tutela della concorrenza. Venendo, pertanto, in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva statale, deve ritenersi legittima la previsione di un corrispondente potere regolamentare. Vale, comunque, anche per i piani di sicurezza la constatazione che, in fase attuativa, la loro predisposizione segue il regime giuridico proprio dell'opera da realizzare, atteso che è riservata allo Stato esclusivamente la fissazione dei criteri generali per la formazione di detti strumenti.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Disciplina in tema di «piani di sicurezza» - Ricorsi della Regioni Lazio ed Abruzzo - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernente i «piani di sicurezza», sollevate in quanto la norma in esame violerebbe il principio di leale collaborazione, atteso che essa, pur disciplinando settori caratterizzati da interferenze e sovrapposizioni di materie e pur in presenza del parere negativo della Conferenza unificata, avrebbe «proceduto unilateralmente alla formulazione delle norme impugnate». La censura, a prescindere dalla sua genericità, non è pertinente, dal momento che un eventuale problema di coordinamento, nella fase di attuazione, tra i livelli di governo coinvolti, potrebbe, in ipotesi, porsi esclusivamente rispetto a singole disposizioni contenute nel Codice e non già rispetto ad una norma recante un principio generale (quale quello contenuto nella disposizione censurata) attinente al riparto delle competenze statali e regionali.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Collegamenti
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Art. 246 — Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale (art. 218, d.P.R. n. 554/1999)
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Art. 101 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
… dei Paesi interessati. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione…
Art. 28
Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art131 · fonte su Normattiva