Art. 17Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza

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[1](( Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

  • a)per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
  • b)per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita', sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.))

[2]31

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208

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Il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 ha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettere a) e b)) che: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; b) alle procedure e ai contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

Testo vigente dal 15 gennaio 2012 al 19 aprile 2016 · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-12;163~art17 · fonte su Normattiva