Art. 178 — Collaudo (art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
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Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita' e nei termini previsti dall'articolo 141. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non puo' avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
Testo vigente dal 2 maggio 2006 al 1 febbraio 2007 · versione 0 su Normattiva