Art. 246 — Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi
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[1]Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e insediamenti produttivi (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva 1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005 ((; articolo 4, comma 3, lettera h), legge delega; articolo 2, paragrafo 7, direttiva 89/665/CEE e articolo 2, paragrafo 6, direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)))
[2]1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, ((oltre alle disposizioni degli articoli 244, 245, 245-bis, 245-quater e 245-quinquies si applicano le previsioni del presente articolo)). 2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 MARZO 2010, N. 53)). 3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure. 4. ((Ferma restando l'applicazione degli articoli 245-bis e 245-quater, al di fuori dei casi in essi contemplati, la sospensione)) o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia' stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie relative alle procedure di cui all'art. 140.
Testo vigente dal 27 aprile 2010 al 16 settembre 2010 · versione 29 su Normattiva