Art. 73 — Forma e contenuto delle domande di partecipazione
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Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal bando. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonche' gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalita' in relazione all'oggetto del contratto e alle finalita' della domanda di partecipazione. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle ((domande)) non puo' essere imposta a pena di esclusione. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
Testo vigente dal 1 febbraio 2007 al 19 aprile 2016 · versione 4 su Normattiva