Art. 4 codice dei contratti pubblici (Allegato I.11)

[1]Sezioni.

[2]1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate "Sezione I", "Sezione II", "Sezione III" e "Sezione speciale". La ripartizione delle materie e' definita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato. Detta ripartizione puo' essere modificata ogni biennio, con pari procedura. In sede di prima applicazione e fino alla emanazione del nuovo decreto presidenziale, resta valida la ripartizione vigente. 2. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' costituito un Comitato ristretto e' composto da un Presidente di sezione, che lo presiede, e da non piu' di sei componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Presidente del Comitato ristretto puo' disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto di voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso e' sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-i-11-art4 · fonte su Normattiva