Art. 34 codice dei contratti pubblici (Allegato II.14)

[1]Contestazioni e riserve.

[2]1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l'esecutore e' tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 7.

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