Art. 21 codice dei contratti pubblici (Allegato II.18)

[1]Varianti.

[2]1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita' finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 2. Sono ammesse, nel limite del 20 per cento in piu' dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita' dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora cio' sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonche' le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-18-art21 · fonte su Normattiva