Art. 24 codice dei contratti pubblici (Allegato II.18)

[1]Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

[2]1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonche' l'esito di tutte le ricerche e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. 2. I documenti di cui al comma 1 del presente articolo unitamente a quelli previsti dall'articolo 116, comma 10, del codice, sono conservati presso la stazione appaltante e trasmessi in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente allegato. 3. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-18-art24 · fonte su Normattiva