Art. 12 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4)
[1]Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.
[2]1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'ANAC puo' attivare, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 63, comma 11, del codice, con le modalita' previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.
Testo vigente dal 31 marzo 2023, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva