Art. 29 codice dei contratti pubblici — Regole applicabili alle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformita' con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Testo vigente dal 20 settembre 2023, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva