Art. 8 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4) — Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione
1. ((A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.)). 2. ((A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:
- a)rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b)assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- c)partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.)) 3. ((Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.)) 4. ((A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'articolo 62, comma 1, del codice e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche' al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.)) 5. (( Resta ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonche' i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.))
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva