Art. 101 cod. cons.Norma di rinvio

Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici. Agli utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualita' previsti dalle leggi. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art101 · fonte su Normattiva