Art. 140-decies cod. cons.Accordi di natura transattiva e conciliativa

(( Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l'ente legittimato e il professionista, puo' invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi dell'articolo 140-novies entro un termine ragionevole. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati. Si applica l'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile. 5. Si applica, altresi', l'articolo 840-quaterdecies del Codice di procedura civile in quanto compatibile.)) 47

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28

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con decorrenza dal 25 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

Testo vigente dal 7 aprile 2023, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art140decies · fonte su Normattiva