Art. 22-bis cod. cons. — (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime). 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci
Testo vigente dal 15 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva