Art. 59-duodecies cod. cons.Esercizio dei poteri di vigilanza

((Le autorita' di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche d'ufficio, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.)) ((Restano ferme le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del presente codice e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonche' le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e di previdenza complementare, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorita' di vigilanza di settore.)) 55

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209

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con decorrenza dal 19 giugno 2026

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".

Testo vigente dal 23 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art59duodecies · fonte su Normattiva