Art. 59-novies cod. cons. — Pagamento del servizio prestato prima del recesso
((Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 59-octies puo' essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non puo':))
- a)((eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio gia' prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;))
- b)((essere tale da poter costituire una penale.)) ((Il consumatore non e' tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione.)) ((Il professionista non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non e' in grado di provare che il consumatore e' stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformita' all'articolo 59-quater, comma l, lettera r). Egli non puo', comunque, esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 59-octies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.)) ((Il professionista e' tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformita' del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1.)) ((Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista.)) 55
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209
55con decorrenza dal 19 giugno 2026
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Testo vigente dal 23 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva