Art. 72-bis cod. cons. — Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'
L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprieta' a pena di nullita'. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.
Testo vigente dal 21 giugno 2011, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva