Art. 8 c.p.a. (Allegato 2 Norme di attuazione)
[1]Ordine di fissazione dei ricorsi
[2]1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi e' effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice. 2. Il presidente puo' derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza, anche tenendo conto delle istanze di prelievo, o per esigenze di funzionalita' dell'ufficio, ovvero per connessione di materia, nonche' in ogni caso in cui il Consiglio di Stato abbia annullato la sentenza o l'ordinanza e rinviato la causa al giudice di primo grado.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva