Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. È, infatti, evidente che l'impugnazione congiunta degli articoli menzionati eccede di larga misura l'oggetto del giudizio a quo , essendo il giudice remittente chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR Lazio in ordine alle controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disciplinata dai soli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del codice del processo amministrativo.
Riguarda ancheart. 13 Codice del processo amministrativoart. 14 Codice del processo amministrativoart. 15 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui ridisegnano l'intera disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei TAR. Così come evidenziato in una precedente pronuncia, infatti, l'impugnazione congiunta degli articoli censurati eccede di gran lunga l'oggetto del giudizio a quo , in cui il giudice rimettente è chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR. - Sull'inammissibilità, per difetto di rilevanza, di identica questione, v. la citata sentenza n. 159/2014.
Riguarda ancheart. 13 Codice del processo amministrativoart. 14 Codice del processo amministrativoart. 15 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Questione identica nell'oggetto e nelle argomentazioni ad altra già dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, con la pronuncia n. 174 del 2014 - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità. - Per l'inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 174/2014.
Riguarda ancheart. 13 Codice del processo amministrativoart. 14 Codice del processo amministrativoart. 15 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio, violazione del principio del giudice naturale, eccesso di delega, violazione dei principi del giusto processo - Ius superveniens modificativo di alcune disposizioni del codice del processo amministrativo nel senso auspicato dal rimettente - Necessità che il giudice a quo rivaluti la persistente rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata in riferimento agli articoli, 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, relativa alla devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del t.a.r. lazio con sede a Roma delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, che modifica alcune disposizioni del codice del processo amministrativo, tra cui la disposizione censurata, con la conseguenza che spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Sul principio della "perpetuatio iurisdictionis" in seguito a modifiche legislative sulla competenza, (sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio), v. ex plurimis, Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza del 16 luglio 2010, n. 16667; Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza del 16 aprile 2009, n. 8999.
sentenza 56/2012massima n. 36143 Riguarda ancheart. 15 Codice del processo amministrativoart. 135 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale, inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Ius superveniens modificativo della disposizione censurata nel senso auspicato dal giudice rimettente - Necessità di rivalutare la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo - Restituzione degli atti.
Deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti, alla luce delle modifiche della norma impugnata nel senso da lui auspicato, la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo.
Riguarda ancheart. 135 Codice del processo amministrativoart. 15 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale, inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Ius superveniens che modifica la disposizione censurata nel senso auspicato dal rimettente - Necessità di valutazione della persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e ), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), relative all'attribuzione della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera p ), del medesimo decreto ed in particolare delle controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati. Infatti, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'art 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2011, n. 273, che ha sostituito la disposizione contenuta nell'art. 135, comma 1, lettera e ), oggi impugnato, per cui il nuovo testo prevede che sono devolute alla competenza inderogabile del TAR del Lazio soltanto «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225» (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). Pertanto, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del descritto ius superveniens . - Sulla restituzione degli atti al rimettente affinché proceda alle valutazioni di sua spettanza, alla luce del nuovo quadro normativo su identiche questioni, v. ordinanze n. 56 e n. 132 del 2012.
Riguarda ancheart. 15 Codice del processo amministrativoart. 135 Codice del processo amministrativo