Art. 35 c.p.a.

[1]Pronunce di rito

[2]1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso:

  • a)irricevibile se accerta la tardivita' della notificazione o del deposito;
  • b)inammissibile quando e' carente l'interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;
  • c)improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito. 2. Il giudice dichiara estinto il giudizio:
  • a)se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice;
  • b)per perenzione;
  • c)per rinuncia.

Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art35 · fonte su Normattiva