Art. 52 c.p.a.

[1]Termini e forme speciali di notificazione

[2]1. I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori. 2. Il presidente puo' autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile. 3. Se il giorno di scadenza e' festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. 4. Per i termini computati a ritroso, la scadenza e' anticipata al giorno antecedente non festivo. 5. La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato.

Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art52 · fonte su Normattiva