Art. 58 c.p.a.
[1]Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta
[2]1. Le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza. 2. La revoca puo' essere altresi' richiesta nei casi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva