Art. 71-bis c.p.a.Effetti dell'istanza di prelievo

((1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2016, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art71bis · fonte su Normattiva