Art. 49 c.t.s.Estinzione o scioglimento dell'ente

L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente e' iscritto affinche' provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.

Testo vigente dal 2 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art49 · fonte su Normattiva