Art. 100 t.u.a. — reti fognarie
Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:
- a)della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- b)della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
- c)della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.
Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva