Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche - Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" - Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Decisione delle altre questioni riservata a separate pronunce.
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Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature WWF Italia - Onlus; Biomasse Italia s.p.a., Società Italiana Centrali Termoelettriche - SICET S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.a.) - Inammissibilità.
Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è inammissibile l'intervento di soggetti diversi dai titolari delle attribuzioni legislative in contestazione (la Corte, in motivazione, richiamando la propria giurisprudenza, ha precisato che per tali soggetti restano fermi i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla stessa Corte in via incidentale). In senso analogo, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 405/2008.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Tutela delle acque dall'inquinamento - Regolamentazione anche sotto l'aspetto degli strumenti pianificatori e gestionali, con innovazioni e accentramento di compiti in ambiti correlati a settori di competenza concorrente - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della P.A., anche con riferimento a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 73 a 140 del decreto legislativo n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, trattandosi di censura generica in quanto la ricorrente, all'impugnazione di alcune norme specifiche, fa precedere alcune considerazioni idonee a formulare un'autonoma impugnazione della Sezione II (della Parte III del suddetto d.lgs.) nel suo complesso, senza fare però riferimento ad alcun aspetto dispositivo della disciplina.
Riguarda ancheart. 73 Codice dell’ambienteart. 74 Codice dell’ambienteart. 75 Codice dell’ambienteart. 76 Codice dell’ambienteart. 77 Codice dell’ambienteart. 78 Codice dell’ambientee altri 61
Ricorsi delle Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
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Riguarda ancheart. 119 Codice dell’ambienteart. 120 Codice dell’ambienteart. 121 Codice dell’ambienteart. 123 Codice dell’ambienteart. 132 Codice dell’ambienteart. 124 Codice dell’ambientee altri 1
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina delle attività che le Regioni debbono intraprendere al fine della partecipazione di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale per l'introduzione di norme non di principio in una materia riservata alla legislazione concorrente nonché delle competenze amministrative regionali - Esclusione - Riconducibilità della disposizione denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "tutela dell'ambiente", coerente con l'art. 14 della direttiva 2000/60/CE - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006, censurato dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 Cost., nella parte in cui regolamenta le attività che le Regioni debbono intraprendere al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di tutela. Invero la norma in oggetto, che disciplina gli strumenti attraverso i quali i cittadini e gli altri soggetti interessati possono interloquire nella procedura di emanazione del piano di tutela, è strettamente connessa con il piano medesimo perché disciplina un segmento del procedimento all'esito del quale viene emanato il piano. Dato che quest'ultimo è un fondamentale strumento di tutela ambientale, anche la disciplina dettata dall'art. 122 del d.lgs. n. 152 del 2006 appartiene all'ambito materiale della tutela dell'ambiente. Inoltre, la norma censurata trova un preciso corrispondente nell'art. 14 della direttiva 2000/60/CE che da essa si differenzia solamente per il fatto di riferire i medesimi oneri di informazione e consultazione ai piani di gestione dei bacini idrografici.