Art. 131 t.u.a.controllo degli scarichi di sostanze pericolose

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione puo' prescrivere, a carico del titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonche' le modalita' di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorita' competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art131 · fonte su Normattiva