Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto delegato n. 152 del 2006 - Decisione sulle ulteriori questioni sollevate con i medesimi ricorsi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 181 Codice dell’ambienteart. 216 Codice dell’ambienteart. 214 Codice dell’ambienteart. 215 Codice dell’ambienteart. 210 Codice dell’ambienteart. 211 Codice dell’ambientee altri 19
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Imposizione di una durata non inferiore a quindici anni per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ricorsi delle Regioni Marche e Toscana - Asserita violazione della normativa comunitaria e della competenza regionale - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 201, comma 6, e 203, comma 2, lettera c ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui imponendo una durata non inferiore a quindici anni per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dei soggetti affidatari, si porrebbero in contrasto con l'obiettivo comunitario di tenere conto delle tecnologie più aggiornate e di utilizzare i metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione ambientale e della salute pubblica. I ricorsi non danno conto dell'incidenza di tale violazione sulle sfere di competenza regionali.
Riguarda ancheart. 203 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ricorso delle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte ed Emilia Romagna - Asserita violazione della competenza regionale residuale in materia di servizi pubblici locali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 200 a 203 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 117 Cost., nella parte in cui disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali e l'istituzione di Autorità di ambito, cui vengono assegnate le funzioni relative all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la formulazione del contratto di servizio. Si tratta di una censura generica, in quanto rivolta ad una serie di norme, anche eterogenee, senza individuare in che modo ed in quali parti esse ledano la richiamata competenza regionale.
Riguarda ancheart. 200 Codice dell’ambienteart. 202 Codice dell’ambienteart. 203 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Norme di dettaglio - Asserita violazione della competenza regionale statutaria residuale in materia di servizi pubblici locali - Genericità delle censure - Inammissibilità della questione.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 200 a 203 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione all'art. 117 Cost. e all'art. 2, lettera b ), dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, nella parte in cui disciplinano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso l'individuazione di ambiti territoriali ottimali e l'istituzione di Autorità di ambito, cui vengono assegnate le funzioni relative all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la formulazione del contratto di servizio. Si tratta di una censura generica, in quanto rivolta ad una serie di norme, anche eterogenee, senza individuare in che modo ed in quali parti esse ledano la richiamata competenza regionale.
Riguarda ancheart. 200 Codice dell’ambienteart. 202 Codice dell’ambienteart. 203 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disciplina concernente le competenze dello Stato in tema di gestione dei rifiuti - Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Ricorso della Regione Calabria - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 199 a 207 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto, nella parte in cui intervengono a disciplinare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, non risulterebbero essere stati approvati a seguito di un coinvolgimento degli enti territoriali infra-statuali e dunque in violazione del principio di leale collaborazione. È, infatti, evidente la genericità della questione, non essendo individuate, nel coacervo delle disposizioni richiamate, le singole norme che incidono sulle competenze legislative regionali in riferimento alle quali sarebbe stata necessaria l'intesa.
Riguarda ancheart. 199 Codice dell’ambienteart. 200 Codice dell’ambienteart. 202 Codice dell’ambienteart. 203 Codice dell’ambienteart. 204 Codice dell’ambienteart. 205 Codice dell’ambientee altri 2